Art. 3.
(Obiettivi).

      1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati assicurando loro le informazioni indicate dall'articolo 4 e fornendo loro, a seconda del tipo di reato subìto, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai relativi problemi e, in particolare, dal personale della polizia giudiziaria e degli operatori del settore della giustizia, nei limiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
      2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

          a) promuovono e sviluppano presìdi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima del reato in funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;

          b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici, con specifico riguardo alle vittime dei reati particolarmente vulnerabili o traumatizzate;

          c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore delle vittime dei reati.

      3. Lo Stato, in particolare:

          a) garantisce la necessaria protezione della sicurezza personale della vittima del reato, quando esiste una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita privata, nonché della sua riservatezza;

          b) assicura l'assistenza giudiziaria prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, alle condizioni stabilite dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale,

 

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come modificato dall'articolo 5 della presente legge;

          c) predispone procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;

          d) incoraggia prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno da parte del suo autore per i reati perseguibili a querela, per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta tutela degli interessi della vittima.